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Codice deontologico

CODICE DEONTOLOGICO ES.A.AR.CO. DBN

CODICE DEONTOLOGICO DELL’OPERATORE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI:

ASPETTI ETICI, DEONTOLOGICI E COMPORTAMENTALI APPLICABILI

DEFINIZIONE DI OPERATORE BIO-NATURALE

L’Operatore in DBN ricopre il ruolo di consulente nel campo del benessere e di educatore a stili di vita, abitudini alimentari, rapporti con l’ambiente e le persone, atti alla salvaguardia dello stato di benessere e alla valorizzazione delle risorse vitali. È un professionista che facilita e supporta la persona nello scoprire o ritrovare potenzialità e strategie per una migliore qualità di vita pratica. La sua opera è imperniata sul concetto di prevenzione, sulla valorizzazione dell’equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali di provenienza e le loro evoluzioni nei vari contesti socio-culturali. L’Operatore in DBN basa la sua attività professionale sul rapporto interpersonale e sull’applicazione di discipline energetiche, olistiche, naturali e tecniche corporee. Qualora la sua formazione sia multidisciplinare e trasversale, egli è in grado di scegliere la disciplina più idonea per la persona che gli si presenta.

Preambolo

Il codice deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’Operatore in DBN deve osservare nell’esercizio della professione. La sua predisposizione e la sua revisione periodica sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della professione. Questo codice, oltre a essere uno strumento di tutela e di trasparenza, rappresenta la summa degli indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza per ciascun Operatore in DBN. La sottoscrizione e il rispetto del codice deontologico è essenziale per la certificazione dell’operatore.

REGOLE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Accettazione

a. L’Operatore in DBN, in qualità di socio ES. A. AR. CO. DBN iscritto nel registro professionale xxxxxxx, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto ES. A. AR. CO. DBN e le norme riportate nel presente codice deontologico, ritenendosi dette norme essenziali per la realizzazione e la tutela dei valori in questi contenuti. Le norme deontologiche si applicano a ogni Operatore in DBN nella loro attività, nei loro rapporti specifichi e nei confronti dei terzi.

b. L’Operatore in DBN è tenuto al rispetto delle leggi vigenti nello Stato in cui opera.

c. La responsabilità deontologica è personale, e discende dalla inosservanza dei doveri e della volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione sarà il comportamento complessivo dell’incolpato.

d. L’Operatore in DBN deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Egli deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza e diligenza, non ponendo in essere comportamenti in mala fede o colpa grave. Sarà sottoposto a procedimento disciplinare il professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato le norme contenute nello Stato e nel presente codice deontologico, o che comunque si rifletta sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.

e. Egli opera secondo i principi di correttezza e lealtà professionale e deve uniformare la propria condotta, anche nella vita privata, a principi di dignità, decoro e autenticità.

2. Impegno etico

L’Operatore in DBN si impegna a esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi utenti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria. L’Operatore in DBN è tenuto al rispetto dell’utente e della sua condizione psicofisica, e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

3. Impegno professionale

L’Operatore in DBN esercita liberamente la propria professione per promuovere, mantenere e migliorare la vita e il benessere psico-fisico dei propri utenti senza distinzioni di sesso, razza, religione o convinzioni politiche, con competenza, buon senso, responsabilità e prudenza.

L’Operatore in DBN esercita la libera professione direttamente in persona, senza pseudonimo. In tutte le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibilità della sua professione. L’Operatore in DBN deve porre tutte le sue conoscenze e capacità al servizio della professione e usare la massima scrupolosità nell’educare e indirizzare le persone verso il miglioramento e la conservazione del benessere. Non scende mai a compromessi rispetto ai principi e alle regole che disciplinano la sua professione.

4. Collaborazione con i colleghi e con gli operatori I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale. L’Operatore in DBN, nella consapevolezza che le giuste relazioni umane sono importanti per la salute collettiva, preferisce il modello della cooperazione a quello della competizione, si comporta con massima lealtà, correttezza professionale e continuo confronto strategico sul lavoro nei confronti dei propri simili e dei propri colleghi e professionisti. Ha altresì il dovere di alimentare e coltivare il continuo scambio in rete e la non esclusività egoica della relazione con i propri utenti. Egli può avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze. L’Operatore in DBN deve svolgere l’attività professionale che gli compete, senza sconfinare nell’ambito di pertinenza di altre professioni e riconoscendo il proprio limite professionale. Deve essere disponibile alla collaborazione con altre figure professionali che interagiscono con l’utente su sua richiesta o con il suo consenso. L’Operatore in DBN è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze dell’utente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.

5. Segreto professionale

a. L’Operatore in DBN è tenuto al segreto professionale sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza e a causa della sua pratica professionale, salvo per i casi previsti dalla Legge.

b. L’Operatore in DBN ha il dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti di ex-utenti.

c. L’Operatore in DBN è tenuto a informare e a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

d. L’Operatore in DBN può comunicare le proprie esperienze ai colleghi, garantendo in ogni modo l’anonimato e l’individuazione dell’utente o ex-utente e dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario.

e. Il dovere al segreto e alla riservatezza viene meno nel caso in cui:

- vi sia un consenso informato scritto e sottoscritto da parte dell’utente o dell’ex-utente sempre garantendo la possibilità di ritirare tale consenso nei tempi e nei modi utili rispetto alle finalità per cui viene richiesto;

- vi sia una richiesta dell’Autorità Giudiziaria;

- vi sia la necessità della divulgazione di alcune informazioni all’Autorità Giudiziaria al fine di impedire la commissione di un reato di particolare gravità.

6. Rapporto con l’utente

L’Operatore in DBN agisce sempre nel pieno rispetto della sensibilità e del pudore dell’utente.

L’Operatore in DBN è consapevole della dimensione di relazione con l’utente, stimola un atteggiamento attivo in quest’ultimo scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza, preservando l’autonomia della persona e delle sue scelte. L’Operatore in DBN è tenuto a orientare la relazione nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale, fuori da conflitti di interesse personale e/o economici e/o professionale.

Se lo ritiene opportuno, può rilasciare una scheda informativa con i consigli per la risoluzione delle tematiche affrontate e un resoconto delle tecniche di riequilibrio consigliate e/o attuate.

L’Operatore in DBN non si avvarrà mai di tecniche potenzialmente pericolose o inadatte alla costituzione, età e condizione fisica della persona, con particolare riguardo allo stato di gravidanza, ai problemi della terza età e ai bambini, diversamente ricercheranno la collaborazione di un medico o di altri professionisti.

L’Operatore in DBN, nel libero esercizio della sua attività, può rifiutare le sue prestazioni se ritiene che non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale utente. L’Operatore in DBN rifiuta incarichi per i quali ritenga di non possedere adeguata preparazione, e/o quelli per cui ritenga di non avere adeguata potenzialità organizzativa/professionale per l’adempimento dell’incarico proposto, fatto salvo che, al fine di gestire alcuni aspetti dell’incarico, coinvolga appropriate figure professionali e lavori in rete, o facendosi supervisionare.

6.1. Interruzione del rapporto con l’utente

L’Operatore in DBN valuta se interrompere il rapporto quando lo stesso non porta alcun vantaggio all’utente o se viene meno il rapporto di fiducia. In tal caso, ove possibile, fornisce tutte le informazioni necessarie per proseguire con altri colleghi o altri professionisti. Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi all’utente.

È eticamente e deontologicamente vietato prolungare il rapporto qualora si sia dimostrato inefficace.

L’Operatore in DBN è tenuto a esercitare la professione garantendo assoluta indipendenza e imparzialità nell’esecuzione del mandato, è tenuto pertanto a rifiutare o interrompere incarichi qualora si verifichino situazioni di incompatibilità, dipendenza o interesse.

7. Aggiornamento professionale

L’Operatore in DBN è tenuto a svolgere una costante opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso un costante confronto, occasioni di ricerca e approfondimento con ricorso alla supervisione al fine di accrescere le proprie conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali opera.

L’aggiornamento professionale educativo e continuo è quantificato in un corso riconosciuto l’anno da 12 ore.

8. Studio professionale

I locali in cui si svolge l’attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate. All’interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l’attestato che certifica la professionalità dell’operatore stesso e il codice deontologico.

L’Operatore in DBN mantiene sempre il massimo livello d’igiene personale, del luogo e degli strumenti di lavoro.

9. Titoli e qualifiche

L’Operatore in DBN rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono.

Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito o lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione, così come lo è mendacio, in qualunque forma e modo, sulla propria formazione e competenza professionale. É altresì illecito disciplinare il comportamento di colui che agevoli o in qualunque altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività o consente che tali soggetti ne abbiano benefici economici.

10. Prestazioni a distanza

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: internet o altri mezzi telematici.

11. Pubblicità

L’Operatore in DBN può dare informazioni sulla propria attività professionale. Contenuto e forma devono essere coerenti con le finalità della tutela del rapporto fiduciario che lega il professionista alla collettività e devono rispondere a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità, rispettoso della dignità e del decoro professionale. Il rispetto di questi ultimi è verificato dal competente Organo ES. A. AR. CO. DBN. In ogni caso, non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, rispetto ad altri professionisti o altre professioni. L’Operatore in DBN ha la facoltà di diffondere la pubblicità del servizio che svolge a mezzo stampa o per via telematica, purché non sia ingannevole e pregiudizievole o a discapito di altri professionisti o critica verso altri progetti professionali.

12. Consenso informato

L’operatore in DBN è tenuto a prospettare con chiarezza agli utenti efficacia e potenzialità del trattamento, fornendo all’utente tutte le informazioni riguardo al proprio operato non generando aspettative infondate.

13. Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Spetta all’Organo disciplinare ES. A. AR. CO. DBN la potestà di infliggere sanzioni adeguate, proporzionate alla violazione del codice deontologico. Le sanzioni dovranno essere adeguate alla gravità dei fatti e dovranno tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei principi del diritto alla difesa e del contraddittorio.

Lo svolgimento dell’intero procedimento disciplinare è definito da??

Il professionista che violi il presente Codice Deontologico è sottoposto alle seguenti sanzioni:

- Richiamo amichevole;

- Richiamo formale che se reiterato per più di tre volte comporta automaticamente la sospensione;

- Sospensione con riammissione condizionata alla frequenza con profitto di corsi di formazione e/o aggiornamento disposti dalla commissione disciplinare;

- Espulsione.

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